Foto e minori i tempi dei social
L’intervento dello scorso mese ha riguardato il tema della pubblicazione di fotografie ritraenti persone e le prescrizioni della legge in merito, soprattutto con riferimento alla Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche), secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo casi particolari. La materia è estesa ed assume connotazioni ancor più delicate quando il soggetto ritratto sia un minorenne, nel qual caso alla tutela della dignità e della riservatezza, che sempre vanno tenute presenti quando si vuole pubblicare una fotografia che ritrae una persona, si affianca una doverosa attenzione ai riflessi che tale scelta potrebbe avere nell’armonico sviluppo della sua personalità.
L’argomento comincia a proporsi anche nelle aule giudiziarie, considerata la frequenza con cui vengono pubblicate sui “social” immagini o notizie riguardanti minori, non sempre in modo lecito. A questo riguardo è doveroso richiamare, oltre alla legge sulla protezione del diritto d’autore sopra citata, l’art. 10 cod.civ., concernente la tutela del diritto all’immagine, nonché gli articoli 1 e 16, comma I, della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo, ai sensi dei quali è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli anni diciotto.
Fermo restando che la pubblicazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è sempre e comunque illecita quando rechi un pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta (Legge 22 aprile 1941, n. 633 art. 97, comma 2), gli articoli 50 e 52 del Codice Privacy, alla cui lettura rimando, vietano la divulgazione di informazioni che rendano identificabili i minori coinvolti in procedimenti giudiziari, anche non attinenti a procedimenti penali.
Una condotta contraria alle disposizioni di legge concretizza un illecito di natura civile, per cui si può essere condannati al risarcimento di danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a favore della parte lesa, ma può arrivare ad assumere connotazioni proprie di un reato.
Il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere prestato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Il principio è chiaramente espresso, con riferimento al trattamento dei dati personali, dall’art. 8 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.4.2016, il quale specifica che “per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”.
Quanto sopra non significa, comunque, che il genitore sia legittimato a pubblicare con leggerezza fotografie del figlio minorenne, trattandosi di attività che resta in sé pregiudizievole a fronte della facilità di accesso alla rete e alla divulgazione delle immagini.
Può capitare, soprattutto nelle coppie separate o divorziate, che sorgano contrasti in ordine alla pubblicazione delle foto dei figli sui social e che uno dei due genitori le posti senza il consenso o a insaputa o, addirittura, nonostante il manifestato dissenso dell’altro.
In caso di disaccordo, ove non vengano adottati accorgimenti per rendere i minori irriconoscibili, il genitore contrario alla pubblicazione potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria, che deciderà tenendo conto dell’interesse del minore: il giudice potrà disporre, se richiesto anche in via d’urgenza, la cancellazione delle immagini oggetto di vertenza, oltre al risarcimento dei danni, fino all’applicazione di una speciale sanzione pecuniaria commisurata al numero delle foto pubblicate e al periodo della loro diffusione, in base all’assunto, per cui: “l’inserimento di foto di minori sui social costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo aver visto le loro foto online”, con l’ulteriore pericolo ravvisabile nella condotta di chi potrebbe realizzare fotomontaggi per ricavare materiale pedo pornografico da far circolare in rete (Trib. Trani, ord. n. RG 3445/2021 del 30.08.2021).
Dobbiamo ricordare che tramite il web immagini, video e dati personali circolano in modo esteso, capillare, rapido, tanto da rendere estremamente difficile controllarne il flusso di informazione e inibirlo, con buona pace del diritto all’oblio.