Fauna selvatica… su strada
In questo periodo del tutto anomalo ci imbattiamo frequentemente in immagini di animali selvatici che si avventurano per luoghi a loro di norma preclusi a causa della presenza umana. Non nascondo che a guardarle mi perdo in riflessioni sulla portata dell’impatto della nostra specie nell’ecosistema e non posso non domandarmi cosa capiterà il giorno in cui torneremo a riempire con il nostro disordinato caos le strade. Assisteremo alla loro confusione, nuovamente depredati e spodestati da un territorio che ritornavano a sentire come proprio? Ma c’è anche l’altra faccia della questione. Non è raro, soprattutto se si vive lontano dai centri abitati, circondati da campi o in zone collinari e montuose, imbattersi, mentre si è alla guida della propria auto, in cinghiali, volpi, caprioli che letteralmente “tagliano” la strada. Non sempre sono presenti cartelli che ne segnalano la presenza e non sempre, anche se vi sono, si presta la dovuta attenzione. Nella malaugurata ipotesi di uno scontro chi ne risponde? Nel caso in cui il malcapitato dovesse affrontare una causa, è sufficiente che provi il danno per averne il ristoro?
Per quanto concerne il profilo della legittimazione passiva, la L. n. 157/92 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione e tutela di tutte le specie della fauna selvatica, affidando loro i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge n°142/90; ciascuna Regione ha poi adottato una legislazione ad hoc per la gestione della fauna selvatica.
I poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province le espongono a una responsabilità per i danni cagionati dagli animali selvatici. Preciso che a seguito della recente soppressione delle Province con la riforma attuata con la L. n. 56/2014, tutte le relative funzioni – ed eventuali responsabilità – sono state assorbite dalle Città Metropolitane.
Veniamo alle norme che regolano la responsabilità.
Il diritto romano considerava gli animali selvatici viventi in libertà “res nullius” e come tali sono stati annoverati per lungo tempo tra i “beni” suscettibili di occupazione ex art. 923 cod.civ. (“Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione”). Solo con l’emanazione della normativa in materia di caccia, ed in particolare con la L. n. 968/77 e con la L. n. 157/1992, la fauna selvatica è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 cod.civ.).
In seguito a tale rivoluzione normativa, la dottrina maggioritaria ha ritenuto che la responsabilità dell’Amministrazione competente trovasse fonte nell’art. 2052 cod.civ., per cui il proprietario di un animale è responsabile dei danni da questo cagionati, sia che l’animale fosse sotto la sua custodia, sia che lo stesso fosse smarrito o fuggito, salvo la prova liberatoria del caso fortuito.
Di diverso avviso si era posta e si pone la giurisprudenza che ritiene che il danno provocato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione sia risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A.
L’applicazione di quest’ultima norma comporta che sia il danneggiato a dover provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito extracontrattuale, ossia la condotta (attiva o omissiva), il dolo o la colpa dell’ente pubblico, l’evento dannoso ed il rapporto di causalità tra condotta e danno. Insomma, non basta che sul luogo dell’impatto intervengano testimoni o forze dell’ordine a constatare la presenza dei danni all’autovettura e quella dell’ungulato deceduto.
Anche l’assenza di segnaletica non comporta un’automatica sentenza di condanna: il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l’attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari da valutare “ex ante”, poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo sulla strada.
Incombe sul danneggiato, in questo caso, l’onere di provare che il luogo del sinistro sia abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero che sia stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte (Cass. civ. sez. III, n. 7080/2006; Cass. civ. sez. I, n. 9276/2014).
In conclusione: quando torneremo alla vita di prima, cerchiamo di farlo con la dovuta attenzione. Anche su strada.