Infortunio tra i banchi di scuola
Può capitare che un bambino si infortuni a scuola e a volte i danni che seguono l’evento possono essere considerevoli. Sorge allora l’interrogativo se sia possibile richiederne il ristoro e che cosa possa essere risarcito.
Con l’iscrizione presso un istituto scolastico (pubblico o privato che sia) sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l’obbligo per l’istituto di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo, non solo durante le lezioni, ma anche nel periodo di ricreazione e nelle diverse articolazioni della prestazione scolastica (laboratori didattici, gita fuori porta).
La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8.2.2012, n. 1769), sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (Cass.civ., Sentenza 6.11.2012, n. 19160) ed è tenuta, altresì, ad osservare obblighi di vigilanza e controllo al fine di evitare che l’alunno affidato alla sua custodia rechi danno ai propri compagni o a terzi.
Se il bambino si infortuna chi ne risponde? In via generale, il legittimo contraddittore nel caso di istituto pubblico è il Ministero dell’istruzione in virtù del principio di immedesimazione organica (art. 28 Cost. e art. 61, II comma, L. 312/1980), con esclusione di un coinvolgimento diretto in giudizio dei docenti statali, salvo l’ azione di rivalsa della P.A. nelle ipotesi di dolo o colpa grave di costoro; nel caso di scuola privata, invece, risponde il gestore della scuola ex art. 2049 cod.civ. (“responsabilità dei padroni e dei committenti”). Le limitazioni poste a tutela del dipendente pubblico in questo caso non si applicano.
Per molto tempo si è discusso sulla natura, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità in capo alla scuola. La questione non era di poco conto considerato, ad esempio, che la prescrizione dell’azione contrattuale è decennale mentre quella extracontrattuale è quinquennale; inoltre, sulla base dell’art. 1225 cod.civ. nella responsabilità contrattuale il risarcimento è circoscritto, a differenza della responsabilità extracontrattuale e purché non si ravvisi il dolo, ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. Dobbiamo attendere il 2002 per avere una risposta univoca dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione basata sulla distinzione tra l’ipotesi che lo studente si cagioni da solo il danno e quella in cui il danno sia causato da un compagno.
Se l’alunno ha procurato un danno a se stesso (ad esempio scivolando sul pavimento bagnato degli spogliatoi della palestra della scuola, urtando l’occhio contro lo spigolo della cattedra…) la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, considerato che con l’iscrizione si instaura un vincolo negoziale, ed è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod.civ. sicché chi domanda il risarcimento deve provare che il danno si sia verificato nello svolgimento del rapporto e l’istituto scolastico, di contro, deve dimostrare che la causa dell’evento dannoso non è imputabile al docente o all’istituto stesso e che erano state predisposte tutte le misure idonee e le cautele necessarie ad evitare il verificarsi del fatto, secondo la normale diligenza; se, invece, l’infortunio è stato provocato dal fatto illecito di un alunno a danno di altro alunno si verte nel campo della responsabilità extracontrattuale e la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2048 cod.civ., ai sensi del quale la responsabilità del precettore e, di riflesso, quella dell’istituto, è presunta, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto: il danneggiato ha l’onere di provare che il danno sia stato cagionato al minore dal fatto illecito di un altro alunno durante il tempo in cui lo stesso era affidato alla vigilanza del personale scolastico, mentre spetta all’istituto dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto.
I danni risarcibili sono di natura patrimoniale (danno emergente: costi sostenuti e lucro cessante: perdite subite anche dai genitori dell’allievo) e non patrimoniale (danno biologico da lesione, accertabile con una perizia medico-legale, morale ed esistenziale).
Ogni singola situazione è una storia a parte che va analizzata, ma non cedete all’impulso di dar credito a chi si mostra troppo solerte nel venirvi incontro rimborsando unicamente costi e spese sostenute. Ben altro peso possono avere le voci del danno non patrimoniale!