Una piattaforma per alcova
Ci sono notizie che per la loro singolarità catturano l’attenzione.
Immaginate, in un giorno di maggio, un lago dalle acque placide, un cielo terso, il profumo dei fiori, le montagne che fanno da cornice. Due persone di età non definita si incontrano, si incamminano tenendosi per mano sulla piattaforma di legno che pare galleggiare sullo specchio d’acqua. Un quadretto romantico. Ma costoro non sono i fidanzatini di Peynet e non si limitano a sospirare guardandosi negli occhi. Colti da un irrefrenabile (o programmato?) impulso, decidono di spogliarsi e dare sfogo alla passione. Qualcuno li vede, li fotografa, informa il Comune e quando giunge sul luogo l’auto del funzionario i due si danno alla fuga. La notizia passa di bocca in bocca, gira sui social, giunge in tv, venendo accolta dai più con parole di elogio verso il gesto dei due amanti, addirittura definiti “eroi”.
La passione, in linea di massima, è un sentimento positivo. Ma ci sono dei limiti alla sua esternazione. Paul Geraldy scriveva: “In amore non ci sono crimini, solo mancanza di buon gusto”.
Avrei dei dubbi in proposito.
Sarebbe bene ricordare alla coppietta e a coloro che hanno commentato il gesto con toni entusiasti che, per quanto possa apparire eccitante, il sesso all’aperto è un illecito previsto dall’art. 527 c.p. che così dispone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”.
In forza del D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, il reato di atti osceni è stato depenalizzato relativamente all’ipotesi prevista dal primo comma, mentre è stata mantenuta la rilevanza penale dei fatti previsti al secondo comma, di commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
In cosa consiste l’atto osceno?
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. La giurisprudenza non dà una definizione univoca di “atto osceno”, lasciando un ampio margine di interpretazione al giudice. In estrema sintesi, potremo enucleare gli atti osceni tra quelli relativi alla sfera della sessualità che hanno lo scopo di richiamarne gli aspetti più scabrosi. La norma punisce gli atti osceni commessi in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico. È importante soffermarsi su queste espressioni.
Il luogo pubblico è tradizionalmente definito come luogo normalmente e continuamente accessibile a tutti, senza eccezioni di sorta, come strade, piazze, giardini pubblici, ecc; è luogo aperto al pubblico quello cui chiunque può accedere a determinate condizioni di orario, di pagamento e simili, come teatri, musei, ospedali, ecc; è luogo esposto al pubblico quello che può essere visto da un numero indeterminato di persone sebbene non possano accedervi come, ad esempio, una casa di cui sia visibile l’interno attraverso una finestra. La distinzione acquista una particolare importanza nella configurazione della fattispecie. Giurisprudenza e dottrina prevalente ritengono che, se si tratta di un luogo pubblico o aperto al pubblico, è sufficiente la mera possibilità astratta di vedere l’atto; nel caso invece di luogo esposto al pubblico, il giudice dovrà accertare se la visibilità era possibile in termini concreti.
Resta una condotta penalmente rilevante, stigmatizzata con la reclusione, quando c’è il rischio che all’atto possa assistere un minorenne. Tra i luoghi abitualmente frequentati da minori – al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto – vi sono le scuole, i parchi giochi, gli impianti sportivi, le ludoteche o i posti di volta in volta scelti dai ragazzi come punto di abituale di incontro o di socializzazione.
Il terzo comma dell’art 527 c.p., prevede una sanzione ben più lieve per l’ipotesi in cui l’atto osceno sia commesso con colpa, ad esempio, quando la scoperta dell’atto, commesso in un luogo isolato e in maniera occulta, è imputabile a un difetto di attenzione e cautela.
Concludendo, chi non ha buon gusto, almeno metta la testa.